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Norme contrattuali
SEZIONE I
NORME GENERALI DEL SERVIZIO DI HOME BANKING

Art. 1 – A cosa si applicano
1. Le norme contenute nella presente Sezione I si applicano in via generale a tutti i Servizi disciplinati nel presente Contratto Unico e a quelli tempo per tempo offerti dalla Banca, se non è specificato diversamente nelle norme contrattuali che disciplinano l’esecuzione dei singoli Servizi da parte della Banca stessa ai sensi del predetto Contratto Unico; in tal caso le norme specifiche prevalgono su quelle della presente Sezione I.

Art. 2 – Verifica della Clientela e deposito della firma
1. Al momento della firma del Contratto Unico, il Cliente deve fornire alla Banca i dati identificativi richiesti in conformità alla vigente normativa anche in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio (di seguito “Normativa Antiriciclaggio”) e secondo le procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca per garantire la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni. In tale occasione, il Cliente deve anche depositare l’originale della propria firma (specimen di firma).

2. La Banca può utilizzare il primo versamento sul conto corrente o sul conto di deposito (Conto Arancio) per l’identificazione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, se tale versamento avviene con un bonifico da un conto avente coordinate bancarie italiane o con altra modalità conforme alle previsioni della Normativa Antiriciclaggio.

3. Il Cliente deve utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria firma autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. Firma elettronica).

4. Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (Sito Internet) o telefonica (Call Center), la Banca lo identifica, esclusivamente con la verifica dei codici di cui al successivo articolo 4 ed eventualmente dei dati anagrafici.

5. La Banca potrà, anche successivamente alla conclusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione di quanto in precedenza dichiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 3 – Prova degli ordini e disposizioni
1. Il Cliente autorizza la Banca, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, a registrare le comunicazioni telefoniche e a mantenere evidenza di quelle telematiche, effettuate nell’ambito della prestazione dei Servizi.

2. Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni telefoniche o quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica, forniranno valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate. Resta fermo quanto previsto nella Sezione III in materia di Servizi di pagamento.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del Servizio di Home Banking
1. Per l’esecuzione tramite tecniche di comunicazione a distanza le Operazioni, la Banca assegna al Cliente appositi Codici di Sicurezza (di seguito, rispettivamente, “Codice cliente”, “Codice segreto P.I.N.” e “Carta dei codici operativi”, e, collettivamente, “Codici”).

2. I Codici consentiranno al Cliente di accedere a tutti i Servizi resi disponibili dalla Banca e richiesti dal Cliente, attraverso reti telematiche e telefoniche.

3. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Codici e risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La Banca non può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo dei Codici da parte di soggetti non legittimati fino al momento in cui il Cliente le comunica il loro smarrimento o furto e chiede il blocco dell’operatività del Servizio, a meno che l’eventuale conseguenza dannosa per il Cliente derivi da un evento direttamente imputabile alla Banca stessa. In ogni caso il Cliente può modificare autonomamente il Codice segreto P.I.N.

4. Per eseguire le operazioni ed le istruzioni ricevute, la Banca verifica l’identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra Codice cliente e Codice segreto P.I.N. e la conformità dei dati anagrafici dello stesso con quelli in possesso della Banca medesima: la Banca non deve eseguire ulteriori accertamenti relativi all’identità ed alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Operazioni ovvero accedono alle informazioni relative al Servizio. Prima dell’esecuzione delle Operazioni, la Banca potrà richiedere al Cliente la digitazione di uno dei codici contenuti nella “Carta dei codici operativi”, le cui modalità di utilizzo verranno comunicate dalla Banca.

5. La Banca può modificare le modalità descritte nel presente articolo per esigenze di efficienza e sicurezza del Servizio con le modalità e i termini di cui all’articolo 11.

6. Il Cliente potrà richiedere ulteriori funzionalità di sicurezza, anche attraverso specifici dispositivi tecnici per l’accesso ai Servizi, che la Banca potrà nel corso del tempo mettere a disposizione. Le caratteristiche tecniche di tali funzionalità di sicurezza e le modalità per farne richiesta saranno rese note al Cliente di volta in volta nel Sito Internet. Le condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione alle funzionalità di sicurezza disciplinate in questo comma saranno indicate al Cliente, con apposita modifica delle Condizioni Economiche.

7. Nel caso di smarrimento o di furto dei Codici nonchè degli eventuali dispositivi tecnici resi disponibili dalla Banca, il Cliente deve darne immediata comunicazione al numero verde della Banca.

8. Per motivi di sicurezza informatica, i Codici potranno essere periodicamente sostituiti dalla Banca, previa comunicazione al Cliente. In caso di fondato timore che terzi siano venuti a conoscenza dei Codici, il Cliente dovrà, ove possibile, modificare i Codici o, in alternativa, chiedere alla Banca la temporanea sospensione del Servizio.

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